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SCARICA FAC-SIMILE   RICORSO  AL GIUDICE DI PACE
COMMENTO:

a cura dello studio legale tributario avv. Flavio Nuti ( e-mail nuti@legalidimpresa.it)

Le associazioni dei consumatori si sono interessate alla problematica della legittimità delle apparecchiature di controllo della velocità, ed hanno più volte impugnato i verbali di accertamento con esito positivo.  Al fine di facilitare l'inoltro del ricorso forniamo alcune utili indicazioni circa  le modalità tecniche per la presentazione dei ricorsi.
Il ricorso, come nel fac-simile di cui sopra, deve essere presentato personalmente, o mediante delega scritta ( contenente i dati anagrafici del delegante e copia di un suo documento di identità valido,e i dati anagrafici del delegato)  alla Cancelleria del Giudice di Pace  in carta libera e con firma autografa ( oltre a 5 copie fotostatiche del ricorso firmato come richiede l’Ufficio), con allegato in originale il verbale di violazione dei Vigili Urbani, e preferibilmente la busta recante il timbro postale da cui evincere la data a partire dalla quale si è perfezionata la notificazione ( circostanza necessaria in caso di contestazione sulla tempestività del ricorso nel termine dei 60 giorni). Il ricorrente se residente e domiciliato nel Comune in cui ha la sede il Giudice di Pace, e ciò deve essere espressamente indicato nel ricorso, riceverà direttamente al suo indirizzo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione per la discussione e decisione. Invece, qualora non sia residente anagraficamente in detto Comune, o ivi domiciliato, ha due possibilità : o  elegge domicilio nel Comune, oppure deve indicare nel ricorso che elegge domicilio presso la stessa Cancelleria del Giudice di Pace.
In quest’ultimo caso la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti per la discussione e decisione del ricorso, ed ogni altra comunicazione saranno comunicate presso la stessa Cancelleria del Giudice di Pace adito, ed il ricorrente potrà averne notizia e ritirarne copia entro alcuni mesi successivi al deposito, presentandosi personalmente o a mezzo delega scritta, poiché non sono di solito fornite notizie telefoniche.
Il ricorso, in deroga alle norme di procedura civile analogamente al ricorso al prefetto ( come autorizzato da circolare Ministeriale a seguito della Sentenza della Corte Cost. n° 98 del 18.03.2004) viene accettato dal Giudice di Pace anche se spedito ( debitamente sottoscritto) per posta, con raccomandata con Avviso di Ricevimento, allegando al ricorso copia di un documento di identità valido. Dopodiché il ricorrente o altra persona a mezzo delega scritta, deve a pena di inammissibilità depositare in un termine congruo  comunque si consiglia entro almeno 30 giorni dalla data dell’avvenuta ricezione da parte della Cancelleria, l’originale del verbale di violazione con la busta allegata, la Ricevuta di ritorno della Raccomandata di spedizione del ricorso, e n° 5 copie fotostatiche del ricorso già inviato per posta.
Circa l’obbligo di comunicare chi era alla guida del veicolo entro 30 gg, dalla contestazione e/o notificazione del verbale è consigliabile ,senza che ciò costituisca ammissione di colpevolezza o acquiescenza, notificare ai Vigili urbani i dati anagrafici e della patente del conducente del veicolo con allegata fotocopia della stessa patente debitamente sottoscritta dal conducente, in modo da evitare in caso di rigetto del ricorso il pagamento per tale omissione di una sanzione da €357,00 a € 1433,00. Qualora la notifica del verbale avvenga dopo molto tempo e il soggetto proprietario del mezzo sia una società che utilizza il detto autoveicolo per l'attività, concedendolo in prestito ai dipendenti o ai soci, potrà comunicare ( osservando sempre l'obbligo di comunicazione) che non è a conoscenza di chi era alla guida al momento dell'asserita contestazione senza con ciò incorrere nelle sanzioni accessorie, ovvero decurtazione di punti e sospensione della patente di guida  ( taluni Giudici di Pace nel respingere il ricorso hanno annullato le sanzioni accessorie in ragione dell'esistenza di tali circostanze di fatto ).
Inportante novità introdotta dall'art 26 del Dlgs 2 febbraio 2006 n° 40, che ha modificato l'art 23 della legge 24 novembre 1981 n° 689 ( in GU.  n° 38 del 15.02.06 in vigore dal 2 marzo 2006) le sentenze emesse dal Giudice di Pace sono appellabili  innanzi al Tribunale e non più impugnabili solo in Cassazione.

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