|
Le
associazioni dei consumatori si sono interessate alla problematica
della legittimità delle apparecchiature di controllo della velocità,
ed hanno più volte impugnato i verbali di accertamento con esito
positivo. Al fine di facilitare l'inoltro del ricorso forniamo
alcune utili indicazioni circa le modalità tecniche per la
presentazione dei ricorsi.
Il ricorso, come nel fac-simile di cui sopra, deve essere presentato
personalmente, o mediante delega scritta ( contenente i dati
anagrafici del delegante e copia di un suo documento di identità
valido,e i dati anagrafici del delegato) alla
Cancelleria del Giudice di Pace in carta libera e con firma
autografa ( oltre a 5 copie fotostatiche del ricorso firmato come
richiede l’Ufficio), con allegato in originale il verbale di
violazione dei Vigili Urbani, e preferibilmente la busta recante il
timbro postale da cui evincere la data a partire dalla quale si è
perfezionata la notificazione ( circostanza necessaria in caso di
contestazione sulla tempestività del ricorso nel termine dei 60
giorni). Il ricorrente se residente e domiciliato nel Comune in cui
ha la sede il Giudice di Pace, e ciò deve essere espressamente
indicato nel ricorso, riceverà direttamente al suo indirizzo la
notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione per
la discussione e decisione. Invece, qualora non sia residente
anagraficamente in detto Comune, o ivi domiciliato, ha due
possibilità : o elegge domicilio nel Comune,
oppure deve indicare nel ricorso che elegge domicilio presso la
stessa Cancelleria del Giudice di Pace.
In quest’ultimo caso la notificazione del decreto di fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti per la discussione e
decisione del ricorso, ed ogni altra comunicazione saranno
comunicate presso la stessa Cancelleria del Giudice di Pace adito,
ed il ricorrente potrà averne notizia e ritirarne copia entro alcuni
mesi successivi al deposito, presentandosi personalmente o a mezzo
delega scritta, poiché non sono di solito fornite notizie
telefoniche.
Il ricorso, in deroga alle norme di procedura civile analogamente al
ricorso al prefetto ( come autorizzato da circolare Ministeriale a
seguito della Sentenza della Corte Cost. n° 98 del 18.03.2004) viene
accettato dal Giudice di Pace anche se spedito ( debitamente
sottoscritto) per posta, con raccomandata con Avviso di Ricevimento,
allegando al ricorso copia di un documento di identità valido.
Dopodiché il ricorrente o altra persona a mezzo delega scritta, deve
a pena di inammissibilità depositare in un termine congruo
comunque si consiglia entro almeno 30 giorni dalla data
dell’avvenuta ricezione da parte della Cancelleria, l’originale del
verbale di violazione con la busta allegata, la Ricevuta di ritorno
della Raccomandata di spedizione del ricorso, e n° 5 copie
fotostatiche del ricorso già inviato per posta.
Circa l’obbligo di comunicare chi era alla guida del veicolo entro
30 gg, dalla contestazione e/o notificazione del verbale è
consigliabile ,senza che ciò costituisca ammissione di colpevolezza
o acquiescenza, notificare ai Vigili urbani i dati anagrafici e
della patente del conducente del veicolo con allegata fotocopia
della stessa patente debitamente sottoscritta dal conducente, in
modo da evitare in caso di rigetto del ricorso il pagamento per tale
omissione di una sanzione da €357,00 a € 1433,00. Qualora la
notifica del verbale avvenga dopo molto tempo e il soggetto
proprietario del mezzo sia una società che utilizza il detto
autoveicolo per l'attività, concedendolo in prestito ai dipendenti o
ai soci, potrà comunicare ( osservando sempre l'obbligo di
comunicazione) che non è a conoscenza di chi era alla guida al
momento dell'asserita contestazione senza con ciò incorrere nelle
sanzioni accessorie, ovvero decurtazione di punti e sospensione
della patente di guida ( taluni Giudici di Pace nel respingere
il ricorso hanno annullato le sanzioni accessorie in ragione
dell'esistenza di tali circostanze di fatto ).
Inportante novità introdotta dall'art 26 del Dlgs 2 febbraio 2006 n°
40, che ha modificato l'art 23 della legge 24 novembre 1981 n° 689 (
in GU. n° 38 del 15.02.06 in vigore dal 2 marzo 2006) le
sentenze emesse dal Giudice di Pace sono appellabili innanzi
al Tribunale e non più impugnabili solo in Cassazione. |